“STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVA SORGENTE ONLUS”
Articolo 1 – Costituzione.
E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata “Nuova Sorgente – Associazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve denominabile “Nuova Sorgente ONLUS”.
L’associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la Legge Regionale 7 giugno 1994, numero 22 e il Decreto Legislativo 460/97.
L’Associazione farà uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” nella denominazione, nel timbro, nella carta intestata e in qualsivoglia segno distintivo rivolto al pubblico.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia idonei a consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.
La durata dell’associazione è illimitata, si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’associazione ha sede in Trapani nella via Michele Amari numero 14.
La sede dell’Associazione potrà essere cambiata senza ricorrere ad ulteriori variazioni dello statuto, salvo nei casi in cui è obbligatorio per legge.
Articolo 2 – Finalità.
L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà e sostegno socio-economico per far fronte a situazioni di disagio sociale, economico, psicologico e familiare, di devianza e di degrado, non prescindendo da azioni di volontariato.
L’Associazione intende perseguire le seguenti finalità:
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restituire diritti fondamentali e dignità alle persone più deboli e migliorare le loro condizioni di vita dal punto di vista educativo, culturale e di recupero sociale;
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formazione, assistenza, sostegno dei disabili, delle loro famiglie e di quanti si vorranno interessare alla loro assistenza, comprendendo in questa attività l’assistenza e la realizzazione di percorsi per il “Dopo di Noi”.
Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone di:
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recuperare le eccedenze, in special modo di natura alimentare, di produzione agricola, dell’industria e dell’artigianato, derivanti dalla Piccola e Grande Distribuzione e dalla Ristorazione organizzata, dalle istituzioni pubbliche e dai punti vendita alimentari;
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promuovere e realizzare attività di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, distribuendo quanto raccolto e realizzato agli indigenti, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno che si trovano sul territorio;
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contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, mediante attività di accompagnamento, di doposcuola e di mediazione con la scuola e con le famiglie, svolgendo anche attività di avviamento professionale e di sostegno alla genitorialità;
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avviare laboratori ludico-ricreativi ed interventi di socializzazione ed integrazione a favore di chi si trovi in una situazione di disagio soggettivo e sociale;
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promuovere tutte le iniziative utili per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Autorità competenti ai problemi del diritto al cibo, dello spreco alimentare, della povertà, dell’abbandono scolastico e dell’emarginazione;
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promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, conferenze e corsi di studio, anche al fine di promuovere la formazione professionale di personale specializzato;
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promuovere ed organizzare strutture per l’accoglienza e l’ospitalità.
L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Articolo 3 – Aderenti dell’Associazione
Possono aderire all’Associazione singoli cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, a prescindere dalla loro nazionalità, credo religioso ed orientamento politico a condizione che condividono le finalità dell’Associazione.
Possono acquisire lo status di socio coloro che abbiano fatto richiesta di adesione all’Associazione, la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
Possono acquisire lo stato di socio anche le persone giuridiche.
Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie e senza limitazione alcuna in ordine ai possibili oggetto delle votazioni.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
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nella domanda di ammissione l’aspirante aderente deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione;
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l’ammissione decorre dalla data di delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il quale deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di relativa presentazione, deliberandone, in caso di accoglimento della domanda medesima, l’iscrizione nel registro dei soci dell’Associazione.
Si decade dalla qualifica di socio per:
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dimissioni volontarie;
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sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
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mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
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decesso;
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comportamento contrastante con gli scopi statutari;
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persistente violazione degli obblighi statutari.
La decisione sulle richieste di ammissione e di esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al richiedente o al socio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.
La decisione è inappellabile.
Articolo 4 – Diritti e doveri degli aderenti
I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione.
Il contributo di natura patrimoniale è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo, ed è costituito da una quota fissa annuale, non trasferibile e non restituibile in caso di recesso, di esclusione, di decesso o di perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio, da versare entro i trenta giorni precedenti la data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento; nel caso in cui l’approvazione del bilancio preventivo avvenga nella stessa seduta assembleare in cui si approva il bilancio consuntivo, il contributo dovrà essere versato entro i trenta giorni successivi.
I soci hanno diritto:
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di partecipare, purché in regola con il pagamento del contributo, alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
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di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
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di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
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di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
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di dare le dimissioni in qualsiasi momento, rimanendo tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all’esercizio durante il quale vengono presentate le dimissioni medesime.
I soci sono obbligati:
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a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
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a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
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a svolgere le attività preventivamente concordate in sede associativa;
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a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Ai soci, per le prestazioni non professionali, è riconosciuto un rimborso spese da calcolarsi di volta in volta.
Articolo 5 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
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beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
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eventuali fondi di riserva;
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eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
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contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell’Associazione;
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contributi di privati;
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contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
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contributi di organismi internazionali;
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donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento patrimoniale;
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rimborsi derivanti da convenzioni;
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rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
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entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
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fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l’offerta di beni di modico valore;
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eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
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ricavato di qualsiasi attività attinente con lo scopo sociale.
I fondi sono depositati presso Istituti di Credito individuati dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
Articolo 6 – Organi sociali dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
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Assemblea dei soci;
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Il Consiglio Direttivo;
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Il Presidente.
Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
Articolo 7 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione.
Ad ogni componente dell’assemblea è riconosciuto il diritto di formulare proposte inerenti lo scopo associativo da sottoporsi alla deliberazione della stessa assemblea per essere trasformate in provvedimenti e programmi da adottarsi dal consiglio direttivo.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è, di regola, presieduta dal suo presidente; in caso di assenza o di impedimento di questi, l’Assemblea è presieduta dalla persona contestualmente designata dall’Assemblea medesima.
L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, nonché ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
La convocazione può avvenire anche per richiesta presentata al Consiglio Direttivo da almeno due componenti del Consiglio Direttivo stesso o di un decimo degli aderenti; in tali casi l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere fissata entro trenta giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
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l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
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l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico ovvero del bilancio consuntivo dell’anno precedente;
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l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Gli altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
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eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
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approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
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ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
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fissare l’ammontare della quota associativa.
Delle operazioni assembleari deve essere redatto idoneo verbale da riportare nel registro dei verbali delle assemblee dei soci.
Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli aderenti.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
La convocazione dell’assemblea può essere fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, email, sms o altro mezzo idoneo messo a disposizione alla tecnologia esistente.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Esso deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve altresì essere reso pubblico nella sede sociale.
L’avviso di convocazione potrà essere inviato otto giorni prima della data stabilita.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti, in proprio o per delega.
La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Per l’approvazione delle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di tanti aventi diritto che rappresentino più della metà degli aderenti.
Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli soci ed è composto da cinque componenti.
Esso resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunione possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Compete al Consiglio Direttivo:
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compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
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fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
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sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro le fine del mese di dicembre, e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;in casi eccezionali, il bilancio preventivo può essere sottoposto all’Assemblea unitamente al bilancio consuntivo e nei termini per quest’ultimo fissati;
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determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività ed autorizzando le spese relative;
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eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
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nominare il Segretario e il Tesoriere, incarichi questi che possono essere attribuiti anche a persone non componenti il Consiglio Direttivo o non aderenti all’Associazione;
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accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
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deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
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ratificare, nelle prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
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assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
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istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consuntivo;
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nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore, deliberando i relativi poteri.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate, per cooptazione, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea successiva alla nomina.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidati al Segretario e al Tesoriere secondo le linee guida del Consiglio Direttivo.
L’organo di Amministrazione deve redigere annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto o bilancio consuntivo, da sottoporre, quest’ultimo, all’approvazione dell’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 9 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti, a maggioranza dei voti.
Il Presidente:
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da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
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ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
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è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
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ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
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presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
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assume, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente.
In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, per la quale deve essere fissata la convocazione del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla cessazione.
Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 10 – Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il termine massimo de l trenta aprile dell’anno successivo.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 del presente statuto.
È vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Articolo 11 – Modifiche allo Statuto
e scioglimento dell’Associazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo e/o da un decimo degli aderenti.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti aventi diritto di voto.
Lo scioglimento e, quindi, la liquidazione dell’Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore comunque secondo il dispositivo dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Articolo 12 – Norme di funzionamento
Per la disciplina di particolari aspetti dell’attività sociale potrà redigersi un regolamento da approvarsi dall’Assemblea in sede ordinaria.
Articolo 13 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 11 agosto 1991, numero 266, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, numero 460, e alle loro eventuali variazioni.