STATUTO DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE
NUOVA SORGENTE (ODV)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
L’associazione “Nuova Sorgente” è un’associazione di volontariato che opera nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n.117 e del successivo Decreto Legislativo del 3 agosto 2018, n.105 (in seguito denominati “Codice del Terzo Settore”)
L’associazione, dopo l’iscrizione al Runts, assumerà l’acronimo ODV che farà parte integrante della sua denominazione.
“Nuova Sorgente ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, ha sede legale nel Comune di Trapani in via Michele Amari n.14 e ha durata illimitata.
La sede dell’associazione potrà essere cambiata senza incorrere ad ulteriori variazioni dello statuto, salvo nei casi in cui è obbligatorio per legge.
ART. 2
(STATUTO)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(EFFICACIA DELLO STATUTO)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art.5 del Codice del Terzo Settore (art.5, c.1, lettera U, D. Lgs 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, c.1, lettera V, D. Lgs 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, c.1, lettera L, D. Lgs 117/2017);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5, c.1, lettera A, D. Lgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, c.1, lettera D, D. Lgs 117/2017) ;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5, c.1, lettera I, D. Lgs 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5, c.1, lettera Q, D. Lgs 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5, c.1, lettera Z, Lgs 117/2017).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- recuperare le eccedenze, in special modo di natura alimentare, di produzione agricola, dell’industria e dell’artigianato, derivanti dalla Piccola e Grande Distribuzione e dalla Ristorazione organizzata, dalle istituzioni pubbliche e dai punti vendita alimentari;
- promuovere e realizzare attività di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, distribuendo quanto raccolto e realizzato agli indigenti, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno che si trovano sul territorio;
- contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, mediante attività di accompagnamento, di doposcuola e di mediazione con la scuola e con le famiglie, svolgendo anche attività di avviamento professionale e di sostegno alla genitorialità e/o istituzione di borse di studio;
- avviare laboratori ludico-ricreativi ed interventi di socializzazione ed integrazione a favore di chi si trovi in una situazione di disagio soggettivo e sociale;
- avviare servizi di sostegno e attività di counseling;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, conferenze e corsi di studio al fine di promuovere la lettura.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, la seguente attività diversa da quelle di interesse generale, secondaria e strumentale rispetto a queste ultime:
– formazione, assistenza, sostegno dei disabili, delle loro famiglie e di quanti si vorranno interessare alla loro assistenza, comprendendo in questa attività l’assistenza e la realizzazione dei percorsi per il “Dopo di Noi” (in attuazione della legge n.112 del 22/6/2016)
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, lotterie, cene raccolta fondi, vendita di manufatti ed altro nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale .
ART. 5
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 6
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Gli associati hanno il diritto di:
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.
Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Qualora gli associati fossero anche volontari, essi non possono aver alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’associazione, inoltre l’attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.
ART. 7
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e non sia in regola con il pagamento della quota associativa, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica all’assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 8
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo;
- Organo di revisione.
L’organo di controllo e di revisione nonostante siano previsti dal presente Statuto, la loro effettiva nomina è subordinata al verificarsi dell’obbligo per esistenza dei presupposti di legge per la loro stessa creazione.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 9
(Assemblea)
L’Assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. E’ l’organo sovrano
Ciascun associato ha diritto di voto se è iscritto nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, o 5 qualora il numero degli associati sia superiore a cinquecento.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email, messaggio sms o altro mezzo idoneo messo a disposizione dalla tecnologia esistente, spedita o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e /o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dall’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti dell’assemblea stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
ART.10
(Compiti dell’assemblea)
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- delibera le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ART. 11
(Assemblea ordinaria)
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 12
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
ART. 13
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati e rigettare le domande degli aspiranti soci;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.-
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
Durante il proprio mandato, qualora mancassero più della metà dei consiglieri si ritiene che debba essere convocata un’assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo intero Consiglio Direttivo, qualora ne mancassero un numero inferiore alla metà il Consiglio Direttivo coopterà dei nuovi membri, scegliendo tra i soci.
Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
ART. 14
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 15
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 17
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I beni che compongono il patrimonio sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 19
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 20
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 21
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: dovranno far pervenire per iscritto la richiesta presso la sede legale dell’organizzazione e potranno visionare quanto richiesto entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata.
ART. 22
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 23
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
ART. 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART.25
(RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSICIATI VOLONTARI)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, con il Codice civile.
ART. 28
(Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.